2.1. OBIETTIVI
Considerando che l’esperienza PCTO deve caratterizzarsi per una forte valenza educativa, ed inserirsi in un processo di costruzione della personalità per formare un soggetto orientato verso il futuro e che metta in azione competenze di cittadinanza (imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo responsabile e autonomo, risolvere problemi), essa si prefigge i seguenti traguardi di risultato:
1. Promuovere la maturazione e l’autonomia dello studente
2. Favorire l’acquisizione di capacità relazionali
3. Fornire elementi di orientamento personale
4. Integrare i saperi didattici con i saperi operativi
5. Formare i futuri lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro
6. Acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea con particolare
attenzione ai bisogni del territorio.
2.2. NORMATIVA
I PCTO nelle loro diverse modalità hanno il loro inizio con la firma di una “Convenzione”
(vedi modelli di convenzione in capitolo 5), documento che definisce gli accordi siglati tra l’istituzione scolastica definita “soggetto promotore” e gli enti, aziende, studi professionali, associazioni, definiti “soggetto ospitante” o “soggetto partner”. Nella sua premessa, la Convenzione cita in modo sintetico i principali riferimenti legislativi, sui quali si incardinano i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento:
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all’art.18 §1 lettera a) della Legge 196 del 24/06/1997 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto o debbano assolvere il diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione ai sensi del D.L. n. 76 del 15 aprile 2005;
- ai sensi dell’art. 1 Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
- ai sensi dell’art. 21 della Legge regionale lombarda n. 19/2007, “gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale lombarda n. 22/2006”;
- che, ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 2019) apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che ridefiniscono il monte orario minimo per ciascun ordine di scuola.
Oltre i citati riferimenti normativi, per completezza, si rimanda alle nuove LINEE GUIDA PCTO
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